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FLAG-MII: LA APP PER ESSERE SOCCORSI DAL 118

March 08, 2017

La Regione Piemonte promuove la nuova applicazione per smartphone che rende più facile essere trovati da ambulanze e soccorritori in caso di necessità. FlagMii, già disponibile gratuitamente per Android, iPhone e Windows Mobile, interagisce direttamente con gli strumenti delle centrali del 118 Piemonte e rende più precisa e veloce la localizzazione di feriti disorientati o privi di punti di riferimento utili. L’applicazione funziona in tutta Italia e nella maggior parte dei paesi del mondo. FlagMii è realizzata dalla torinese Regola S.r.l., produttrice di software per il soccorso, e affronta una difficoltà ben nota a chi si occupa di emergenze: individuare un ferito in situazioni sfavorevoli per la localizzazione. I casi tipici sono gli incidenti in luoghi isolati (sentieri di montagna, aperta campagna, zone costiere) o accaduti a turisti poco pratici del luogo in cui si trovano, oltre all’eventualità non rara di un ferito in stato confusionale o impossibilitato a comunicare con l’operatore al telefono.

Il Piemonte ha voluto scommettere sulla prima applicazione gratuita di questo genere integrata con le strutture di soccorso. FlagMii crea infatti uno scambio di dati diretto tra lo smartphone e i software installati presso le centrali operative, cosa che rende possibile la geolocalizzazione automatizzata e il tracciamento di pazienti che si spostano dopo la richiesta di aiuto.

“Ma il soccorso non può sostituirsi alla prevenzione” – afferma il Presidente di Regola, Bruno Belliero - “Per questo FlagMii comprende anche un servizio di avvisi e allerte che qualsiasi ente nazionale e internazionale può utilizzare per inviare informazioni a cittadini e turisti. Se pensiamo ai recenti eventi alluvionali possiamo comprendere l’importanza di poter raggiungere immediatamente la cittadinanza, direttamente sugli smartphone e attraverso un’applicazione dotata della necessaria autorevolezza.” Autorevolezza che la Regione Piemonte ha voluto ribadire con una campagna di sensibilizzazione di prossima diffusione.

L’applicazione è in grado di operare con i principali servizi di soccorso, inclusi Vigili del Fuoco, Polizia, 118 e con i loro equivalenti dei principali Paesi del mondo. Laddove le centrali non siano predisposte per l’integrazione, FlagMii attua comunque la localizzazione del chiamante e rende disponibili i dati geografici per il soccorso. Per una precisa localizzazione, le coordinate GPS dello smartphone vengono integrate da algoritmi che considerano altri fattori, come i dati sulle celle di telefonia e le informazioni sul movimento dell’utente. Lo strumento funziona anche in condizioni di connettività limitata, con il massimo grado di accuratezza resa possibile dalle condizioni del caso. Il modello di trasferimento delle informazioni garantisce la privacy del cittadino. L’applicazione è disponibile gratuitamente in Italiano, Inglese, Russo e Lituano sui market Android e iPhone.

Sito di riferimento: www.flagmii.com
Social: https://www.facebook.com/flagmii

RACCOMANDAZIONE DELLA CROCE ROSSA

March 08, 2017

Il personale delle ambulanze ed i medici di emergenza che intervengono negli incidenti stradali rilevano che le persone colpite hanno un telefono cellulare. Tuttavia, al momento d'intervenire, spesso non riescono a capire qual é la persona da contattare con urgenza, nella lunga lista telefonica del cellulare. A tal fine, la Croce Rossa ha lanciato l'idea che tutte le persone devono aggiungere alla lista dei contatti il numero telefonico della persona da contattare in caso di emergenza. Per comodità, questo dovrebbe essere fatto come segue: inserire la voce di memoria del telefono cellulare a AA Emergency, quindi il numero di telefono da contattare (Le lettere sono AA quindi questo contatto appare sempre come primo nella lista dei contatti). E 'semplice, non costa nulla e può aiutare le persone che prestano assistenza.

NORME COMPORTAMENTALI PER IL FUORISTRADA

March 08, 2017

  1. Autodisciplina, senso della misura e rispetto debbono sempre essere alla base di ogni comportamento in moto.

  2. Consideratevi sempre ospiti del terreno che state percorrendo. Prati, colture e proprietà private non vanno mai attraversate. Mantenetevi scrupolosamente all'interno di sentieri e mulattiere consultandovi con le Associazioni Motociclistiche locali per la conoscenza delle autorizzazioni.

  3. I pedoni hanno sempre la precedenza. Incrociando abitanti locali, alpinisti ed escursionisti fermatevi immediatamente attendendo con cortesia il loro passaggio. In prossimità di centri abitati, rifugi o baite di montagna evitate qualsiasi evoluzione procedendo a velocità ridottissima.

  4. Avvicinatevi sempre alla gente incontrata in montagna rispettandone gli usi e le tradizioni. Rispettate per essere rispettati. In caso di incontri con animali spegnete il motore fino a quando ci sarà via libera.

  5. Evitate di disturbare lo svolgimento di altri sport quali caccia, pesca, gare podistiche, ecc.: hanno gli stessi vostri diritti di praticare la loro disciplina.

  6. Ad ogni forma di inquinamento o discarica abusiva scoperta operate con le locali Associazioni Ambientaliste per la denuncia delle stesse per vere e proprie operazioni di risanamento, ripulendo prati e boschi dai rifiuti.

  7. Segnalate subito ogni anomalia lungo i percorsi e rimuovete se possibile i pericoli e gli ostacoli (es. rami secchi all'altezza del viso, massi pericolanti, punti di frane, ecc.). Segnalate sempre l'eventualità di incontro con persone prive di rispetto.

  8. Non affrontate mai percorsi fuoristrada da soli e indossate sempre casco, guanti e stivali. Consigliate sempre ai nuovi praticanti che avrete occasione di incontrare queste "regole d'oro".

NOTE ALL'ARTICOLO 15

Il testo dell’articolo 11della l.r. 32/1982 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: 
Art. 11 (Fuoristrada)

  1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

  2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.

  3. I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione. 

  4. Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

Circolare della Presidente della Giunta Regionale

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 6/AMB

Normativa regionale ambientale relativa all’attività fuoristrada con mezzi motorizzati.

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